Bambini in difficoltà, che fare?

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La Circolare 338 (4 febbraio 2014) del Dipartimento Istruzione del MIUR, sta suscitando pareri opposti riguardo la possibilità di posticipare l’ingresso alla scuola primaria.
Riportiamo quanto emerso.
Deroga all’obbligo scolastico di alunni adottati. Indicazioni.

 

Si informano le SS.LL. che, con nota prot. n. 7193-C27g del 29 maggio 2013, l’ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha rappresentato sia alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica sia alla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione di questo Ministero, una situazione di particolare criticità relativa all’iscrizione scolastica di un minore adottato giunto in Italia da 12 mesi e di circa 6 anni di età.

Nello specifico, si richiedeva per il suddetto alunno la possibilità di deroga all’obbligo scolastico, alla luce del livello di sviluppo cognitivo e socio-affettivo da esso raggiunto, come rappresentato nella documentazione prodotta dai Servizi territoriali e dall’Ente Autorizzato che aveva curato l’adozione e che sosteneva la famiglia nella richiesta.

Occorre ricordare che nell’attuale ordinamento normativo la deroga all’obbligo di istruzione, che consente la permanenza nella scuola dell’infanzia oltre il compimento del sesto anno di età, è prevista esclusivamente per gli alunni con disabilità. Si richiama, a tal proposito, la Circolare Ministeriale n. 235 del 5 settembre 1975, che cita infatti: «[…] avuto riguardo alle attribuzioni e ai compiti del collegio degli insegnanti in generale […] e del collegio, in specie, delle insegnanti di scuola materna […], si demanda a tale organo, con la partecipazione degli specialisti aventi compiti medico e socio-psico-pedagogici, di decidere dell’iscrizione di bambini handicappati che abbiano superato il sesto anno di età».

Allo stato attuale, è evidente che la discriminante tradizionale – alunni con disabilità / alunni senza disabilità – non è esaustiva rispetto alla realtà delle nostre classi in cui, tra l’altro, i bambini adottati provenienti da altri Paesi rappresentano ormai una componente considerevole. Secondo i dati statistici della Commissione Adozioni Internazionali, solo nel 2012 sono arrivati in Italia 3.106 bambini e bambine con un’età media di circa 5 anni e 11 mesi. L’inserimento nel sistema di istruzione italiano di questi alunni può comportare elementi di criticità alla luce, in particolare, del vissuto e delle specificità proprie di tali minori. La Direttiva del 27 dicembre 2012, che enuncia gli strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali, e la conseguente Circolare applicativa n. 8 del 6 marzo 2013, hanno rivisitato ed ampliato il modello italiano di inclusione scolastica, evidenziando che «ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta».

In ogni classe, pertanto, possono esservi alunni che necessitano di una speciale attenzione, non solo per la presenza di deficit, ma anche per ragioni di svantaggio sociale, economico, linguistico, culturale, situazioni queste ultime che possono riguardare l’oggetto della presente circolare.

Alla luce di quanto sin qui esposto, sia la D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, con nota prot. n. 3369 del 18 giugno 2013, sia la D.G. per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, con nota prot. n. 5126 del 30 luglio 2013, hanno dato esito positivo al quesito posto dall’USR per il Veneto in merito alla possibilità di posticipare di un anno l’iscrizione alla scuola primaria del minore adottato, previo accordo con la famiglia e con le competenti figure istituzionali e professionali.

La possibilità di operare in tal senso trova i propri fondamenti normativi nell’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo n. 297/1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, nonché nella Legge 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, secondo cui l’interesse superiore del minore è il fine prioritario da perseguire.

Si invitano, pertanto, le SS. LL. a porre in essere gli strumenti e le più idonee strategie affinché gli organi collegiali competenti, qualora si trovassero in presenza di situazioni affini a quella sopra descritta, prestino la massima attenzione esaminando il caso con sensibilità e accuratezza e, laddove risultasse necessario, ricorrendo anche a specifiche professionalità esterne alla scuola.

Solo a conclusione dell’iter sopra descritto, inerente casi eccezionali e debitamente documentati, e sempre in accordo con la famiglia, il Collegio dei Docenti potrà assumere la decisione di posticipare l’iscrizione alla scuola primaria, consentendo pertanto al minore che ha già compiuto i sei anni di età la permanenza per un altro anno nel la scuola dell’infanzia.

Una delle voci più importanti è stata la Handicap),tramite Salvatore Nocera, vicepresidente della FISH. Questa ed altre proteste, nel giro di qualche giorno, sono stata accolte dal Dipartimento per l’Istruzione del Ministero, il cui responsabile Luciano Chiappetta ha diffuso il 10 febbraio la successiva NOTA 403, che riporta:

Oggetto: Deroga all’obbligo scolastico di alunni adottati.
Si fa seguito alla nota prot. n. 338 del04.02.2014 nella quale venivano fomite indicazioni circa eventuali deroghe all’obbligo scolastico di alunni adottati. A tal proposito, in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti allo scrivente che rendono necessario un ulteriore approfondimento sulla delicata materia trattata, si invitano le SS.LL. a sospendere temporaneamente tutte le evenfuali aziom intraprese o in corso di programmazione in attuazione della nota anzídetta. Sarà cura dello scrivente emanare una ulteriore e definitiva nota di chiarimento.